Art. 10.
(Nomina del direttore generale nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti).

      1. L'articolo 108 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:

      «Art. 108. - (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e il sindaco metropolitano, previa deliberazione della

 

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giunta comunale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal sindaco metropolitano, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune.
      2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal sindaco metropolitano, previa deliberazione della giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del sindaco metropolitano.
      3. Non possono svolgere le funzioni di direttore generale i soggetti che svolgono o che hanno svolto negli ultimi dieci anni funzioni di segretario generale o di sindaco presso il medesimo comune.
      4. Il direttore generale, nello svolgimento delle sue funzioni, non può avvalersi di collaboratori esterni all'amministrazione.
      5. La retribuzione del direttore generale non può superare quella spettante al dirigente di massimo livello dello stesso ente locale».